Cond.Gen.

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

Art. 1 - La Ditta indicata in Commissione, è proprietaria e/o concessionaria di tutte le pubblicazioni per pubblicità dei prodotti descritti in commissione; Gli ordini di pubblicità e tutte le comunicazioni  devono essere inviate alla suddetta all’indirizzo indicato da quest’ultima. Colui che conferisce l’ordine sarà indicato come “utente” o “cliente”. Gli ordini si riferiscono ad inserzioni od avvisi che il cliente desidera pubblicati  secondo quanto specificato nell’ordine non in esclusiva e a quant’altro indicato in commissione. Il Titolare sarà indicato nella presente col nome di Commissionaria.

Art. 2 - L’ordine conferito vale come proposta irrevocabile per il termine di mesi dodici dal momento in cui perviene alla Commissionaria, se non diversamente pattuito.  I contratti si intendono conclusi dopo che l’accettazione formale della Commissionaria sarà pervenuta al cliente, ovvero quando all’ordine stesso sarà data esecuzione; La Commissionaria sarà impegnata esclusivamente con la sua approvazione. Il materiale pubblicitario della cui regolarità e legittimità è esclusivamente responsabile l’utente non si potrà mai considerare accettato se non dopo che lo avrà visionato e accettato l’Editore.

Art. 3 – Il corrispettivo dovuto dal “cliente” in relazione all’ordine da questi effettuato è quello richiesto dalla Commissionaria al momento dell’accettazione dell’ordine stesso in base alla tariffa al momento praticata. La tariffa può essere tuttavia, anche in corso di contratto, variata dalla Commissionaria senza preavviso, per la parte che non ha alcuna esecuzione. Nel caso di aumento della tariffa, a norma del comma precedente, sono riconosciute al cliente: a) la facoltà di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita; b) la facoltà di diminuire lo spazio pubblicitario impegnato  al fine di non aumentare il budget da lui preventivato. In caso di esercizio della facoltà di recesso da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi a pena di decadenza entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della nuova tariffa da parte della Commissionaria l’utente è tenuto a rimborsare gli abbuoni e gli sconti di cui abbia già beneficiato proporzionalmente allo spazio utilizzato. Nello stesso termine e modo deve essere utilizzata la facoltà di ridurre lo spazio pubblicitario di cui alla superiore lettera b). Il prezzo della pubblicità acquistata è quello indicato nell’ordine; il cliente dichiara espressamente di aver preso visione del listino prezzi. Ogni annuncio ha dimensioni e caratteristiche stabilite dall’EDITORE e/o dalla  COMMISSIONARIA  in fase di impaginazione o realizzazione grafica;. Per modulo si intende lo spazio pubblicitario all’interno del giornale avente le misure stabilite dalla COMMISSIONARIA.

Art. 4 - Oggetto del presente contratto è la vendita di spazi pubblicitari ( moduli, spot), sulle testate di cui all’art. 1, e quant’altro indicato in commissione, salvo approvazione da parte della  Commissionaria

Art 5 – L’acconto versato dal cliente al conferimento dell’ordine  vale come caparra cofirmataria a carico del solo cliente o verrà imputata a presso solo al momento in cui costituisca il saldo (e cioè dopo che gli importi contrattualmente a carico del cliente siano stati, per residuo, consumati).

Art. 6 -I pagamenti, comprensivi di corrispettivi e spese, dovranno essere effettuati nei termini pattuiti, o comunque mai oltre 60 gg. Dalla data della fattura. Nel caso di mancato rispetto di tale condizione la Commissionaria si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e di sospendere la pubblicità addebitando al cliente il totale dell’importo impegnato in contratto e non diffuso, anche a titolo di penale. In ogni caso di ritardato pagamento concorreranno sempre gli interessi moratori al tasso bancario vigente per mese o frazione di mese. I pagamenti devono essere effettuati alla Sede della Commissionaria. Qualora il committente disponga di delega di pagamento sul conto corrente bancario, questa si intende disposta per comodità al committente e non sposta il luogo convenzionale di pagamento. La delega si intende sempre disposta alle predette condizioni. Tutti i pagamenti e in genere gli adempimenti previsti a carico del cliente nel presente contratto dovranno essere effettuati. Ogni eccezione rimossa e rinunziata, essendo pattuita la clausola di “ solve et repete” art. 1462 c.c..
Laddove il cliente sia persona giuridica, il legale rappresentante di essa, con la sottoscrizione del presente atto approva in nome e per conto della propria rappresentata (anche qualora ciò avvenga a mezzo di procuratore speciale investito di tale potere dal legale rappresentante), assume personalmente in solido tutte le obbligazioni poste a carico del committente, nonché ogni obbligazione accessoria a qualsiasi titolo, commessa e/o dipendente, impegnatosi direttamente nei confronti della Commissionaria a rispondere personalmente per ogni adempimento delle obbligazioni medesime, per il cui soddisfacimento, ad ogni buon conto, si costituisce anche fideiussione ad ogni effetto di legge. In particolare la fideiussione prestata manterrà tutti i suoi effetti in deroga all’art. 1939 cod. civ. senza alcun limite di tempo, estendendosi alle successive, proroghe o rinnovazioni in deroga all’art. 1598 cod. civ viene altresì esonerata la Commissionaria dall’onere di agire contro il fideiussore entro i termini e secondo le modalità previste dal’art. 1957 cod. civ. con contestuale impegno del fideiussore a non esercitare il diritto di regresso e/o di surroga nei confronti del debitore o chi per esso, sino a quando estinta interamente ogni ragione di credito a qualsiasi titolo vantato dalla Commissionaria, ad adempire immediatamente a quanto richiesto dalla Commissionaria dietro semplice richiesta scritta anche laddove il cliente abbia sollevato opposizione. Gli stessi impegni e garanzie prestate dal legale rappresentante del cliente (qualora quest’ultimo sia persona giuridica) in forza con presente articolo, debbono ritenersi pienamente valide ed efficaci anche laddove la materiale sottoscrizione del contratto in nome e per conto del cliente avvenga a mezzo di terza persona, anche se non derogato dal legale rappresentante, al quale terzo deve pertanto intendersi conferito mandato a stipulare (anche in assenza di specifica procura al riguardo) essendo lo stesso consapevole delle obbligazioni personalmente assunte per aver completamente letto, compreso ed approvato il presente contratto relativamente alle clausole e/o accordi che lo impegnano direttamente.

Art. 7 -Non sono compresi nel corrispettivo pattuito, e sono ad esclusivo carico dell’utente tutti i costi relativi alle spese di bollo e di registro, ed in genere di oneri fiscali, salvo quanto specificatamente indicato nella commissione.

Art. 8 -Il cliente che fornisce il materiale (anche se prodotto dalla Commissionaria) si assume tutta la responsabilità circa la legittimità delle immagini e del loro contenuto con completo esonero della Commissionaria, dell’Editore e manleva loro. Sono a carico dell’utente, oltre alle spese di realizzazione del materiale, tutti i diritti necessari alle pubblicazioni o trascrizioni e tutte le responsabilità in caso di rivendicazione di terzi. In ogni caso lo stesso effetto è prodotto dal godimento del cliente , sul materiale pubblicitario. Il materiale pubblicitario (bozzetti, volantini, testi, ecc.) a stampa, la distribuzione, o la realizzazione, deve pervenire alla sede della Commissionaria o nei luoghi da essa indicati, almeno 15 gg. Prima della partenza della pubblicità. Qualora il cliente non invia il materiale nel suddetto termine la pubblicazione o/o l’inserimento non potrà essere effettuato. Il cliente dovrà tuttavia pagare ugualmente la pubblicazione e/o l’inserimento che dovrà considerarsi come se effettuato. Il materiale pubblicitario consegnato non sarà comunque restituito. Il materiale prodotto della Commissionaria è e rimane proprietà della Commissionaria Le dimensioni o la durata del materiale pubblicitario dovranno essere conformi a quelle stabilite nel presente contratto. In caso di mancata consegna di nuovi annunci la Commissionaria e l’Editore sono autorizzati a pubblicare gli stessi dell’uscita precedente.

Art. 9 - Il cliente è tenuto nel caso di inserzione ed avvisi continuativi ad indicare, previa tempestiva comunicazione all’emittente, il tempo in cui la pubblicità dovrà avere termine. Qualora non ottemperi a tale disposizione egli sarà tenuto a pagare in base ai prezzi convenuti gli annunci eventualmente pubblicati o trasmessi anche se eccedenti gli impegni di cui al presente ordine.

Art. 10 -Il cliente non può cedere, neppure parzialmente, gli ordini a terzi. In caso di cessione e/o affitto dell’azienda o di successione, il cessionario, l’affittuario o il successore subentrano nell’ordine, assumendone i relativi diritti e obblighi, previa comunicazione nel termine di giorni sette dall’avvenuta cessione, affitto o successione alla Commissionaria e salvo il diritto di opposizione da parte di quest’ultima il cui esercizio avrà effetto di immediata risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di indennizzo o restituzione di somme versate. Il cedente, l’affittuario o dante causa resterà comunque solidamente obbligato con costoro. Lo spazio impiegato per le inserzioni e gli avvisi deve essere quindi usufruito solo dal cliente, ogni riferimento a persona o ditta diversa, sia che si tratti di rappresentanti, agenti, depositari o rivenditori è assolutamente vietato (salvo diversi accordi da formarsi per iscritto).

Art. 11 -La pubblicazione dell’inserzione pubblicitaria, si intende effettuata con la semplice stampa sulla testata o periodico al quale si riferisce il contratto indipendentemente dalla tiratura ed anche dalla diffusione della testata o periodico stesso. La trasmissione di intende effettuata con la semplice irradiazione da parte dell’emittente dai suoi studi indipendentemente dal livello qualitativo della trasmissione e della ricezione. Nel caso che il contratto abbia per oggetto la vendita di spazi pubblicitari su Internet, l’annuncio ed il banner si intenderanno pubblicati con la permanenza sul sito come stabilito in commissione d’ordine.

Art. 12 -Le indicazioni relative alle date di pubblicazione, al posizionamento degli inserti anche con riferimento alla pagina, date e tempi di trasmissione previste nell’ordine costituiscono more indicazioni di preferenza per il cliente, ma non sono impegnative per la Commissionaria. Non si ammettono da parte dei clienti sospensioni, modifiche e sostituzioni di pubblicazioni.

Art. 13 -La Commissionaria potrà sospendere, o anche annullare l’ordine, pur se confermato o pur se iniziate le esecuzioni, quando, per qualsiasi causa, essa si trovasse nell’impossibilità di eseguirlo o continuarne l’esecuzione, ovvero quando ciò fosse difficoltoso, e così pure in caso di scioperi, forza maggiore, casi impeditivi della pubblicità come predisposto dall’Editore. Per tali termini rimborserà le somme eventualmente anticipate per le sole pubblicazioni e/o trasmissioni non ancora effettuate. La Commissionaria si riserva inoltre la facoltà di togliere pubblicità, nonché di spostare le inserzioni pubblicitarie (o di recuperare quelle perse) in giorni diversi da quelli indicati, fermi i corrispettivi a carico del committente. Di tali cambiamenti la Commissionaria si riserva di avvertire il cliente senza peraltro averne l’obbligo. In ogni caso la Commissionaria è esonerata da ogni responsabilità per danni che possono essere accampati o subiti dall’utente. La Commissionaria ha sempre il diritto di annullare il presente ordine anche se confermato.

Art. 14 -La Commissionaria è esonerata da ogni responsabilità per gli errori o le omissioni che possano avvenire nelle inserzioni e sugli annunci e/o banner pubblicati sul sito indicato in commissione d’ordine e/o ordini pubblicitari trasmessi via extranet; qualsiasi reclamo del cliente per irregolarità nella pubblicazione dell’inserzione pubblicitaria o trasmissione, dovrà essere preposto a mezzo raccomandata a/r, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla pubblicazione contestata. Qualora il reclamo risultasse fondato, la Commissionaria si riserva la facoltà di ripetere la pubblicazione. Ai fini della contestazione faranno fede, ad ogni effetto, le risultanze della Commissionaria. Fermo restando a quanto disposto dall’art. 6 del presente ordine, viene espressamente pattuito che la proposizione del reclamo non ha efficacia sospensiva sul pagamento del corrispettivo.

Art. 15 -La Commissionaria è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione del servizio.

Art. 16 -Il cliente si impegna a consumare l’intera quantità di pubblicità impegnata entro il termine convenuto. La validità del presente ordine è di 12 mesi e la facoltà di prorogare ulteriormente tale termine è riservata esclusivamente all’Editore. Qualora per mancanza di tempestive comunicazioni, alla scadenza del presente ordine, lo spazio pubblicitario acquistato non risultasse integralmente utilizzato per fatto del committente, questi, fin da ora, autorizza la Commissionaria a fatturare l’importo residuo del contratto non consumato ed a pagare immediatamente il corrispettivo indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello spazio o della pubblicità.

Art. 17 -Il committente dovrà sempre osservare le vigenti norme e conformarsi alle prassi e regole di lealtà pubblicitaria. A garanzia di ciò la Commissionaria si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di variare gli annunci in bozzetti quando l’esecuzione dell’ordine lo renda necessario (a titolo esemplificativo: segnalazione di pubblicità ingannevole); in detta ipotesi saranno applicate le tariffe relative ai moduli per il residuo del contratto (il prezzo di un modulo è pari al prezzo di cinque annunci).

Art. 18 -Il Cliente autorizza la Commissionaria e l’Editore a spedire fatture e fare comunicazioni di qualsiasi tipo (a titolo esemplificativo: diffide, modifiche di moduli e/o bozzetti, ecc) attraverso fax ed e-mail rinunciando il cliente fino ad ora, a qualsiasi eccezione in ordine alle suddette modalità di spedizione e/o comunicazione.

Art. 19 -Eventuali ulteriori o diversi patti debbono essere formati e provati per iscritto sotto pena di nullità. Ogni comunicazione e dichiarazione, reclamo, disdetta, ecc… alla Commissionaria. dovrà parimenti farsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

Art.20 - RISERVATO DOMINIO: a norma di legge tutte le merci qui elencate sono vendute per patto essenziale con riserva di proprietà così che il compratore ne rimane semplice depositario fino a pagamento ultimato. Il mancato pagamento anche di una sola rata, dà diritto alla Commissionaria. di far valere l’immediata risoluzione del contratto e di ritirare la merce, presso chiunque e ovunque si trovi. Rimangono acquisiti a titolo di noleggio e risarcimento danni e fatta salva ogni maggior ragione per quanto ancora da esigere, le quote già pagate dal compratore. Dei succitati diritti la Flaminia può valersi anche in caso di fallimento, cessione o cessazione dell’esercizio da parte del debitore e finché il debito non sia estinto. Tutta la merce fornita fino al completo pagamento ed alla soddisfazione di tutti i diritti resta di proprietà della Commissionaria venditrice, la quale, in caso di ritardo o difficoltà di pagamento, si riserva la facoltà di ritirare tutta la merce fornita presso l'acquirente.

Art. 21 -In caso di cessazione di attività, il cliente potrà recedere dal contratto previo versamento del corrispettivo pari a 75% dell’importo impegnato nel presente contratto e non consumato alla suddetta data.

Art. 22 -Tutte le condizioni di cui ai numeri precedenti si considerano  accettate dall’utente al momento della sottoscrizione del contratto di pubblicità. Esse sono essenziali per la Commissionaria e vincolanti per il cliente; la mancata accettazione o  contestazione di anche una sola di esse facoltizza la Commissionaria al recesso comportando a carico del committente gli addebiti di cui al precedente articolo 5 e 6.

Art. 23- CONTROLLO DATI: l'acquirente si obbliga a controllare che tutti i dati relativi all'intestatario della bolla di consegna, del documento di trasporto, della fattura ed in particolare il codice

fiscale e la partita Iva siano esatti. L'acquirente si obbliga altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione e la venditrice è esonerata da ogni responsabilità a riguardo.

Salvo diversa comunicazione i vostri dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, come previsto dall'art.41 D.P.R. 26/10/72 n.633 e dalla legge 248/06.

Art. 24 -Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazioni ed all’esecuzione del presente contratto il Foro esclusivamente competente sarà quello di Massa Carrara

Art. 25 - Il sottoscritto, in riferimento al trattamento dei dati personali, letti il D.lgs. 196/2003 e la legge 675/96 e successive modifiche il cui testo mi è stato esibito , dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 10 o di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 13; esprime il consenso di cui agli art. 11 e 20 richiesto per il trattamento dei dati che riguardano (lui stesso e/o la Commissionaria) da parte della Commissionaria. per tutte le sue finalità aziendali e/o strumentali connesse. Rilascia, inoltre, il consenso alla circostanza che i dati che riguardano (lui stesso e/o la Commissionaria) siano trattati da Istituti Bancari e/o da qualsiasi altra società o persona alla quale la comunicazione dei suddetti dati risulti funzionale e/o necessaria alle attività svolte dalla Commissionaria. Il Titolare del trattamento della  COMMISSIONARIA,. Responsabile del trattamento nei cui confronti Vi sarà possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 è L’Amministratore pro-tempore della Società ImpactMedial srls unonominale con sede Legale in Via Ceci 5, 54033 Carrara (MS).


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